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Separazione personale dei coniugi.
[Rito ante Cartabia]

COME FUNZIONA:

La separazione personale dei coniugi può essere giudiziale o consensuale.

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. 

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili.

(Nella sezione "Risorse" di questo sito è disponibile il fac-simile della dichiarazione sostitutiva sullo stato patrimoniale e reddituale in uso presso il Tribunale di Barcellona P.G. ai fini della emissione dei provvedimenti provvisori ex art. 708 cpc)

Separazioni: Testo
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