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Prestazioni di invalidità civile

Le prestazioni economiche a carico dell'INPS che possono essere riconosciute agli invalidi civili sono: l'assegno mensile di assistenza (per invalidità dal 74% al 99%), la pensione di invalidità civile (per invalidità pari al 100%), l'indennità di accompagnamento, la pensione ordinaria d’inabilità lavorativa (legata alla situazione contributiva ed alla assoluta e permanente impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa), l'assegno ordinario di inabilità (per lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo) e l'indennità di frequenza (per i minori invalidi).

La Regione Sicilia (ma anche altre regioni, in presenza di specifici presupposti) eroga l'Assegno di Cura per disabili gravissimi con bandi semestrali. (QUI il fac simile dell'istanza). Per quanto riguarda nello specifico la Regione Sicilia, l'ultimo bando ha previsto che l'importo dell'assegno sia parametrato al valore ISEE, fino ad un massimo di 1.200,00 € mensili. 

Vediamo quali sono i presupposti e le modalità per il riconoscimento delle prestazioni INPS:

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:

E' riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%.

Per l’anno 2023 il limite di reddito personale annuo del richiedente (imponibile IRPEF) è di € 5.391,88.

Il richiedente non deve prestare attività lavorativa (cfr. Messaggio INPS n° 3495 del 14-10-2021).

L’importo dell’assegno viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 13 mensilità.
Per l’anno 2023 l’importo mensile della prestazione è di € 313,91.

PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE:

E' riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale (100%) inabilità lavorativa.

Per l’anno 2023 il limite di reddito personale annuo del richiedente (imponibile IRPEF) è di € 17.920,00.


L'importo della pensione di invalidità civile 2023 è pari a 313,91 euro, corrisposto per 13 mensilità.

E' possibile beneficiare della c.d. maggiorazione al milione qualora il titolare del beneficio risulti titolare di redditi inferiori ad importi annualmente stabiliti.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO:

E' riconosciuta in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali, a prescindere dall'età, per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe provvidenze, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra ed a condizione di non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato.

Per il 2023 l'importo del beneficio è pari ad euro 527,16 per 12 mensilità (959,21 €/mese per i ciechi civili assoluti).

PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITA':

E' riconosciuta in favore di lavoratori (dipendenti, autonomi e parasubordinati iscritti all'A.G.O.) per i quali è accertata una assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità fisica o mentale. 

E' richiesto il requisito contributivo di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Il rateo di pensione ordinaria d’inabilità viene determinato sulla base dell’effettiva contribuzione versata. Non è cumulabile con le altre provvidenze economiche per gli invalidi civili erogate dall'INPS, né con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL quando scaturisce dallo stesso evento invalidante, né con il trattamento di disoccupazione o altra prestazione sostitutiva o integrativa della retribuzione.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':

E' riconosciuto in favore di coloro la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. 

E' richiesto il requisito contributivo di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Come per la pensione ordinaria d’inabilità, il rateo viene determinato sulla base dell’effettiva contribuzione versata.

INDENNITA' DI FREQUENZA:

E' riconosciuta in favore di giovani con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

E' erogata a coloro per i quali siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz. 
Il beneficio è altresì condizionato al non superamento della soglia di reddito annuale (per il 2023) di euro 5.391,88 e alla frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap; di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti disabili.

Per il 2023, l’importo mensile erogato è di euro 313,91 per 12 mensilità.

BENEFICI L. 104/92:

La c.d. "Legge 104" disciplina i benefici riconosciuti dalla legislazione nazionale a chi presenta minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione.

La medesima legge riconosce specifici benefici ai soggetti disabili con connotazione di gravità, così definita "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Ai sensi dell’art. 33 della predetta legge "la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, possono astenersi dal lavoro in astensione facoltativa di cui alla legge 1204/71 fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
in alternativa a quanto sopra, il lavoratore può chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;
successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, con minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado (a condizione che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;
la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai punti 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso". 

Sono altresì previsti congedi parentali, agevolazioni contributive, benefici fiscali per l'acquisto di veicoli (Iva agevolata 4%, detraibilità IRPEF, esenzione bollo auto, esenzione imposta di trascrizione al PRA), nonché ulteriori benefici fiscali in ragione delle varie tipologie di disabilità.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Per poter presentare le domande relative ai predetti benefici erogati dall'INPS, è necessario prima recarsi dal proprio MMG (Medico di Medicina Generale) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica direttamente attraverso il sito www.inps.it, se in possesso dello SPID, o tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili.

Il richiedente sarà successivamente sottoposto a visita medico legale dalla Commissione Medica territorialmente competente e riceverà l'esito dell'accertamento tramite apposito verbale inoltrato a mezzo raccomandata a.r. presso il domicilio indicato in domanda.

In caso di rigetto della domanda amministrativa è possibile rivolgersi allo Studio Legale Lopes per una valutazione preliminare dei presupposti ed eventuale presentazione di un ricorso giudiziario per Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) presso il Tribunale territorialmente competente.

Attenzione: la proponibilità del ricorso è soggetta a termini di decadenza. E' quindi opportuno rivolgersi all'Avvocato tempestivamente. Lo Studio Lopes vi assisterà lungo tutto l'iter giudiziario, fino all'erogazione della provvidenza richiesta.

(Nella sezione "Risorse" di questo sito sono disponibili i moduli editabili per la richiesta di esenzione dal pagamento del Contributo Unificato e dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali) 

Prestazioni di invalidità civile: Testo
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