Patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato (c.d. "gratuito patrocinio") è disciplinato nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141).
E' finalizzato a garantire anche ai non abbienti il diritto di difesa innanzi all’autorità giudiziaria, in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
Ne hanno diritto:
tutti i cittadini italiani;
gli apolidi;
gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
a condizione che possiedano un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01, riferito all'intero nucleo familiare. Solo per i giudizi penali, il predetto limite è aumentato di euro 1.032,91 euro per ogni familiare a carico.
Vanno considerati anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge e il Reddito di cittadinanza.
Non si considerano i redditi del familiare convivente in caso di posizione in conflitto.
E' escluso dal patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali:
chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale;
chi è difeso da più di un avvocato.
E' escluso dal patrocinio a spese dello Stato nei negli altri giudizi:
chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
chi intenta una causa per cessione di crediti.
Le vittime di determinati reati possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalle proprie condizioni di reddito.
Nello specifico sono:
572 – Maltrattamenti contro familiari o conviventi
583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
609 bis – Violenza sessuale
609 quater – Atti sessuali con minorenne
609 octies – Violenza sessuale di gruppo
612 bis – Atti persecutori
600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
600 bis – Prostituzione minorile
600 ter – Pornografia minorile
600 quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
601 – Tratta di persone
602 – Acquisto e alienazione di schiavi
609 quinquies – Corruzione di minorenne
609 undecies – Adescamento di minorenni
Il giudice può revocare il beneficio anche dopo che lo stesso è stato ammesso, al venir meno dei presupposti di legge.
Il beneficiario è tenuto a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'AVVOCATO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente e dai familiari (anche di fatto) conviventi: modello UNICO, modello C.U., modello 730 o 770 (ATTENZIONE: il valore indicato ai fini ISEE non è valutabile ai fini dell'istanza di ammissione);
Copia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
Stato di famiglia;
Elenco dei beni mobili registrati posseduti (automobili, moto, ciclomotori, barche...) con indicazione della targa, modello e anno d'immatricolazione.
Solo per gli stranieri: dichiarazione consolare che certifichi la situazione reddituale del paese di provenienza (ovvero confermi il reddito ivi dichiarato) o produrre una autocertificazione in caso di impossibilita’ di documentarlo.
Documentazione relativa alla domanda giudiziale da proporre.
A titolo esemplificativo:
Copia del certificato di matrimonio (in caso di procedimento per separazione e divorzio).
Copia della sentenza di separazione o del decreto di omologa della separazione (in caso di procedimento per divorzio, per modifica delle condizioni di separazione, recupero del mantenimento, o per altro inerente la separazione).
Copia della sentenza di divorzio se si è già divorziati (in caso di procedimento per il recupero degli assegni di mantenimento o modificare le condizioni di divorzio).
Copia del contratto di lavoro (in caso di cause di lavoro).
Copia delle buste paga non versate (in caso di procedimenti per recupero crediti di lavoro risultanti da cedolino).
Copia della lettera di licenziamento (in caso di cause di lavoro).
Copia del testamento e certificato di morte (in caso di procedimento civile in materia di successione ereditaria).
Copia del contratto di locazione (per cause di sfratto e locazione).
Lo Studio Lopes è abilitato al patrocinio a spese dello Stato.