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Patrocinio
a spese dello Stato
1. Cos'è il patrocinio a spese dello Stato e a chi serve
Il Patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come "gratuito patrocinio", rappresenta un'istituzione fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano. La sua disciplina principale è contenuta nel Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in particolare agli articoli dal 74 al 141).
Questo istituto non deve essere interpretato come una forma di assistenza caritatevole, ma come la concreta attuazione di un diritto inviolabile sancito dall'articolo 24 della Costituzione Italiana: il diritto alla difesa. Lo scopo è garantire che l'accesso alla giustizia non sia precluso a causa di condizioni economiche svantaggiate, assicurando che anche i cittadini non abbienti possano far valere e difendere i propri diritti in giudizio.
L'ammissione al patrocinio può essere richiesta per procedimenti in:
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Materia Civile, che include un vasto spettro di controversie, dal diritto di famiglia al recupero crediti.
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Materia Penale, sia per la difesa di chi è indagato, imputato o condannato, sia per la tutela della persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno.
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Materia Amministrativa, Contabile e Tributaria, garantendo la difesa del cittadino anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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Affari di Volontaria Giurisdizione, che comprendono tutte quelle procedure non contenziose dove è comunque necessaria l'assistenza di un legale, come le separazioni consensuali, i divorzi congiunti o le istanze per la nomina di un amministratore di sostegno.
Un aspetto pratico di fondamentale importanza è che, una volta concessa, l'ammissione al beneficio è valida per ogni grado e fase del processo, comprese tutte le procedure connesse, derivate e incidentali. Tuttavia, se la parte ammessa al patrocinio risulta soccombente in giudizio, non potrà avvalersi del medesimo beneficio per proporre l'eventuale impugnazione.
2. I Requisiti per l'Accesso: Chi Può Richiedere il Beneficio
L'accesso al patrocinio a spese dello Stato è subordinato alla presenza di requisiti soggettivi, che identificano i beneficiari, e di un requisito oggettivo, legato alla condizione reddituale.
Possono presentare istanza di ammissione al beneficio le seguenti categorie di soggetti 1:
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Cittadini italiani.
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Cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea.
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Stranieri extra-UE, a condizione che siano regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere della controversia.
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Apolidi (persone prive di qualsiasi cittadinanza).
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Enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Per poter essere ammessi al patrocinio, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 13.659,64 euro. Questo importo è stato fissato dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025. È importante notare che tale soglia viene adeguata ogni due anni in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 115/2002.5 Pertanto, è sempre necessario fare riferimento al limite in vigore al momento della presentazione della domanda.
Il calcolo del reddito per l'accesso al patrocinio è uno degli aspetti più complessi e fonte di frequenti errori. La logica della normativa non è puramente fiscale, ma mira a determinare la reale capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Questo approccio, che privilegia la "realtà economica" sulla "posizione fiscale", spiega perché le regole di calcolo differiscono da quelle ordinarie e perché alcuni indicatori, come l'ISEE, non sono pertinenti.
Di norma, il reddito da considerare è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente del richiedente, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. La nozione di famiglia anagrafica include il coniuge, i figli e qualsiasi altra persona stabilmente convivente, compreso il convivente more uxorio.
La regola del cumulo dei redditi familiari non si applica, e si tiene conto del solo reddito personale del richiedente, in due situazioni specifiche e molto importanti:
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Quando la causa ha per oggetto diritti della personalità (come il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione).
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Nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente. Questa eccezione è di fondamentale importanza nelle cause di diritto di famiglia, come separazioni, divorzi, affidamento dei figli e controversie patrimoniali tra coniugi o conviventi.1
Per determinare la capacità economica effettiva, la legge richiede di includere nel calcolo non solo il reddito imponibile ai fini IRPEF, ma qualsiasi risorsa economica non occasionale di cui il richiedente e il suo nucleo dispongano. Devono essere sommati:
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Redditi imponibili IRPEF: derivanti da lavoro dipendente, autonomo, d'impresa, ecc..
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Redditi esenti da IRPEF: come alcune pensioni sociali o assegni di invalidità.
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Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva: ad esempio, gli interessi maturati su conti correnti bancari o i redditi da locazione percepiti con il regime della "cedolare secca".
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Qualsiasi altra entrata economica rilevante: nel calcolo rientrano anche l'assegno di mantenimento percepito per sé o per i figli, il Reddito di Cittadinanza e persino i proventi derivanti da attività non dichiarate ("lavoro in nero") o da attività illecite, in quanto contribuiscono alla reale capacità economica della persona.
È fondamentale sottolineare che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non è un parametro valido per la determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'ISEE è uno strumento finalizzato all'accesso a prestazioni sociali agevolate e si basa su criteri di calcolo differenti da quelli previsti dal D.P.R. 115/2002.
Un'altra distinzione tecnica ma cruciale riguarda gli oneri. Gli oneri deducibili (come i contributi previdenziali obbligatori o l'assegno di mantenimento versato all'ex coniuge) si sottraggono dal reddito complessivo e sono quindi rilevanti per il calcolo, in quanto diminuiscono la base imponibile e la capacità economica. Al contrario, le
detrazioni d'imposta (come quelle per spese mediche o per familiari a carico) non sono rilevanti, poiché riducono l'imposta lorda da pagare, ma non il reddito di partenza.
Esclusivamente per i procedimenti penali, la normativa prevede una condizione più vantaggiosa. Il limite di reddito di 13.659,64 euro è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente a carico dell'istante. Si tratta di una disposizione speciale che mira a rafforzare ulteriormente il diritto di difesa in ambito penale e, come tale, non è applicabile ai giudizi civili, amministrativi o di altra natura.
3. Casi di Esclusione dal Patrocinio: Quando il Beneficio è Negato
La legge individua specifiche circostanze in cui, a prescindere dal reddito, l'ammissione al patrocinio è esclusa. Queste esclusioni rispondono a una duplice logica: da un lato, una logica pragmatica volta a preservare le risorse pubbliche e a prevenire abusi del sistema; dall'altro, una logica sanzionatoria che nega il beneficio a chi si è reso responsabile di reati considerati particolarmente gravi per l'ordinamento.
L'ammissione al patrocinio è esclusa per:
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L'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme sull'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
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Il richiedente che sia assistito da più di un difensore. È consentita la nomina di un solo avvocato a spese dello Stato.
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I soggetti che abbiano riportato una condanna definitiva per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per reati connessi al traffico di tabacchi lavorati esteri e di sostanze stupefacenti. In questi casi, la legge introduce una presunzione assoluta che il reddito del condannato sia superiore alla soglia, precludendo l'accesso al beneficio, sebbene la Corte Costituzionale abbia ammesso la possibilità di fornire una prova contraria.
Nei procedimenti non penali, il beneficio è negato quando:
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La pretesa che si intende far valere in giudizio risulta manifestamente infondata. Questa valutazione, compiuta dal Consiglio dell'Ordine o dal magistrato, serve a evitare che lo Stato finanzi liti temerarie o palesemente prive di fondamento giuridico.
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La causa è intentata per una cessione di crediti o di ragioni altrui. L'esclusione non opera se la cessione è avvenuta per saldare un debito preesistente del cedente nei confronti del cessionario.
4. La Tutela Rafforzata: Patrocinio Garantito per le Vittime di Reati Gravi
Il legislatore ha introdotto una deroga di straordinaria importanza sociale, trasformando il patrocinio a spese dello Stato da un mero strumento di sostegno economico a un potente presidio di protezione sociale per le persone più vulnerabili. Per le vittime di specifici e gravi reati, l'accesso alla difesa legale è garantito indipendentemente da qualsiasi limite di reddito.
Questa tutela rafforzata si fonda sulla consapevolezza che, per le vittime di reati che ledono profondamente la sfera personale, l'ostacolo economico può rappresentare una barriera insormontabile non solo per accedere alla giustizia, ma anche per trovare la forza di denunciare. La norma, quindi, non si basa sulla condizione di "non abbiente", ma sulla condizione di particolare vulnerabilità della vittima, con l'obiettivo di incoraggiare le denunce e facilitare il percorso giudiziario.26
L'elenco dei reati per i quali la persona offesa ha diritto al patrocinio in deroga ai limiti di reddito, ai sensi dell'art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 115/2002, include:
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Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).
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Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
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Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
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Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.).
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Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).
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Atti persecutori (c.d. stalking, art. 612-bis c.p.).
Inoltre, se commessi in danno di minori, la deroga si estende anche ai reati di:
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Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).
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Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis, 600-ter c.p.).
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Tratta di persone (art. 601 c.p.).
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Corruzione di minorenne e adescamento di minorenni (artt. 609-quinquies, 609-undecies c.p.).
5. Obblighi e Conseguenze: Cosa Succede Dopo l'Ammissione
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si fonda su un meccanismo di "fiducia controllata". Lo Stato si fida dell'autocertificazione iniziale del cittadino per agevolare l'accesso al beneficio, ma bilancia questa fiducia con un rigoroso sistema di controllo e sanzioni per prevenire e punire gli abusi.
Il beneficiario ha l'obbligo legale di comunicare, fino alla definizione del processo, ogni variazione rilevante delle proprie condizioni reddituali. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla precedente comunicazione.
Il magistrato può disporre la revoca del provvedimento di ammissione in qualsiasi momento del processo.
I presupposti per la revoca sono:
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La mancata comunicazione delle variazioni di reddito.
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Il superamento dei limiti di reddito a seguito di una variazione comunicata o accertata d'ufficio.
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L'accertamento che le condizioni per l'ammissione mancavano fin dall'origine (ad esempio, a causa di una dichiarazione mendace).
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Il fatto che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le conseguenze della revoca sono estremamente severe. Se disposta per mancanza originaria dei requisiti, per dichiarazioni false o per mala fede processuale, la revoca ha efficacia retroattiva. Ciò significa che tutti i benefici decadono fin dall'inizio e la parte sarà tenuta a rimborsare allo Stato tutte le spese legali, gli onorari e i costi anticipati per suo conto.
Le false dichiarazioni o le omissioni nell'istanza di ammissione non comportano solo la revoca del beneficio, ma integrano un reato.
6. Come Presentare la Domanda e Quali Documenti Servono
La procedura per richiedere il patrocinio a spese dello Stato e la documentazione da allegare variano a seconda della natura del procedimento.
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Per procedimenti civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione: l'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per il territorio in cui ha sede il magistrato che dovrà decidere la causa. Il Consiglio dell'Ordine delibera in via provvisoria sull'ammissione. In caso di rigetto, l'interessato può riproporre l'istanza direttamente al magistrato competente per il merito della causa.
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Per procedimenti penali: l'istanza va depositata presso la cancelleria del magistrato dinanzi al quale pende il procedimento (Giudice per le Indagini Preliminari, Giudice del dibattimento, o Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in caso di ricorso).
Per evitare ritardi o rigetti, è fondamentale presentare una domanda completa e corredata di tutti i documenti necessari.
Documenti Fondamentali (sempre necessari):
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Istanza di ammissione al patrocinio: redatta in carta semplice su apposito modulo e sottoscritta personalmente dall'interessato.
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Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
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Copia del codice fiscale del richiedente.
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Certificato di stato di famiglia o autocertificazione equivalente, per l'individuazione del nucleo familiare convivente.
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Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, Modello 730 o Certificazione Unica) del richiedente e di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare. In assenza di dichiarazione, è necessaria un'autocertificazione che attesti i redditi percepiti e le ragioni della mancata presentazione della dichiarazione.
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Per i cittadini stranieri extra-UE: copia del permesso di soggiorno in corso di validità e una certificazione dell'autorità consolare del Paese di origine attestante i redditi prodotti all'estero. Se è impossibile produrla, è ammessa un'autocertificazione.
Documenti Specifici (da allegare a seconda del tipo di causa):
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Cause di separazione: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
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Cause di divorzio: copia della sentenza di separazione o del verbale di omologa.
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Cause in cui si è convenuti: copia dell'atto di citazione/ricorso notificato.
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Impugnazioni: copia del provvedimento che si intende impugnare.
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Procedure esecutive o di recupero crediti: copia del titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, sentenza).
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Elenco dei beni mobili registrati (automobili, motocicli, ecc.) posseduti dal richiedente e dal suo nucleo familiare, con indicazione di targa e modello.
È consigliabile rivolgersi a un avvocato fin dalla fase iniziale. Il legale può fornire un'assistenza cruciale nella corretta compilazione dell'istanza, nella valutazione preliminare dei requisiti e nella raccolta di tutta la documentazione necessaria. L'avvocato, inoltre, autentica la firma del cliente sull'istanza e può provvedere al suo deposito, spesso tramite portali telematici dedicati, semplificando e accelerando l'intera procedura.
Lo Studio Legale Lopes al Vostro Fianco
Il patrocinio a spese dello Stato è uno strumento di civiltà giuridica, essenziale per garantire che il diritto di difesa sia una realtà per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica. Tuttavia, come illustrato, l'accesso al beneficio è regolato da una normativa complessa, ricca di tecnicismi e potenziali insidie.
Lo Studio Legale Avv. Alessandro Lopes è abilitato al patrocinio a spese dello Stato e possiede l'esperienza e la competenza necessarie per assistervi in ogni fase di questo percorso. Dalla verifica preliminare dei requisiti reddituali alla preparazione meticolosa della documentazione, fino alla gestione della vostra posizione in giudizio, il nostro Studio è in grado di fornirvi una consulenza chiara e un'assistenza legale qualificata.
Se ritenete di avere i requisiti per accedere al gratuito patrocinio o desiderate una valutazione approfondita della vostra situazione, vi invitiamo a contattarci per una consulenza.
Di seguito una tabella riepilogativa sulle voci di calcolo ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio:

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